Il caso.
Il Cliente, che chiameremo Gino, oltre a non ritirare mai gli atti che gli venivano recapitati per raccomandata a/r e oggetto dell’avviso di giacenza del postino, ha commesso in passato diverse infrazioni del Codice della Strada (CdS) fino ad arrivare nel 2014 all’azzeramento dei punti della sua patente e senza venirne a conoscenza. E’ infatti onere del cittadino informarsi periodicamente presso il sito istituzionale appositamente dedicato del livello di punti della sua patente di guida, poiché le informazioni relative comunicate dalla Pubblica Amministrazione non sempre arrivano in modo tempestivo e, comunque, in busta semplice.
In conseguenza dell’azzeramento dei punti, il CdS prevede che la Motorizzazione Civile emetta un provvedimento da notificare al cittadino per informarlo della sua condizione e per dargli termine di 30 giorni per avviare il procedimento di revisione della patente (esame di teoria ed esami medici), avvisandolo che, in mancanza, la sua patente sarà sospesa a tempo indeterminato, mediante un nuovo provvedimento “di sospensione” da notificarsi allo stesso cittadino inottemperante.
Nel 2017 al Sig. Gino viene notificato il provvedimento della Prefettura – che se non impugnato può divenire definitivo – che revoca la sua patente di guida per 2 anni in conseguenza di un verbale di accertamento di un’ultima infrazione, quando la Prefettura si accorgeva altresì che lo stesso circolava con una patente sospesa a tempo indeterminato dalla Motorizzazione, per i motivi illustrati sopra.
Come si salva il Sig. Gino?
Tralasciando molti dettagli di una vicenda che nel suo atteggiarsi si è presentata più complessa di quanto finora descritto, infatti, conformemente al combinato disposto degli artt. 126-bis e 219, CdS, chi circola con una patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionato con la revoca della patente per un periodo non inferiore ai 2 anni.
Apparentemente non c’era via d’uscita.
Eppure, se si legge bene l’art. 126-bis, il provvedimento definitivo di sospensione della patente deve essere notificato a cura delle Forze di Polizia che provvedono contestualmente al ritiro materiale della patente. E’ uno dei pochi casi in cui la automatica presunzione di conoscenza che deriva dalla giacenza di 30 giorni di un atto spedito mediante a/r non può venire in essere, poiché, a livello generale ed in chiave garantista, un provvedimento sanzionatorio deve essere portato veramente e materialmente a conoscenza del sanzionato. In caso contrario, non avrebbe ragione d’essere e la ratio sanzionatoria non sarebbe soddisfatta.
Il Sig. Gino questa volta si è salvato e potrà tornare a circolare.
Infatti, il Giudice ha disposto con sentenza l’annullamento del provvedimento di revoca proprio per il fatto che quella particolare notificazione non è venuta in essere.
I nostri consigli tratti da questa vicenda:
1 – Non sempre il mancato ritiro di una notifica giova. Quasi mai accade. Se il Sig. Gino avesse avuto conoscenza da subito del primo provvedimento di azzeramento punti, si sarebbe tempestivamente attivato per il rinnovo dei punti stessi.
2 – Ci sono molti modi per notificare un atto. Per questa ragione non si può aprioristicamente ed astrattamente affermare che la notifica sia andata a buon fine o no. Se avete il dubbio, dovete verificare tempestivamente che la Pubblica Amministrazione abbia provveduto a notificare o, comunque, a portare a conoscenza l’atto al giusto destinatario e nel modo corretto.