Il Sig. Gregorio nel settembre 2016 veniva fermato mentre guidava con patente in precedenza sospesa. Il suo documento di guida veniva immediatamente ritirato dalle Forze dell’Ordine preposte ai controlli, per violazione dell’art. 218 comma 6 del Codice della Strada. Al ritiro seguiva la revoca, disposta con formale provvedimento del Prefetto del luogo in cui si è verificato il fatto.
Si è pertanto rivolto al nostro studio per riuscire ad ottenere nuovamente la patente di guida.
La revoca prevista ha durata di due anni, che ai sensi dell’art. 219 comma 3 bis C.d.S. devono essere calcolati dal momento in cui l’atto è divenuto definitivo, ovvero dalla data della “notifica” al Sig. Gregorio, il quale però non ha mai ricevuto alcun provvedimento.
Trascorsi ormai ampiamente i due anni dal fatto e convinto di potersi rimettere alla guida, il Sig. Gregorio viene a conoscenza che la notifica riporta la data del giugno 2018.
Ed è proprio a questo punto che sorge un dubbio.
Il Cliente non può guidare regolarmente dal settembre 2016, di fatto sono già trascorsi 21 mesi quando sopraggiunge la notifica del provvedimento. In applicazione della norma, dovrebbero trascorrere ulteriori 24 mesi prima che il Sig. Gregorio possa rimettersi alla guida.
La legge infatti non prevede alcun termine per la notifica del provvedimento, ma di fatto la discrezionalità della Pubblica Amministrazione nell’esecuzione di tale notifica incide sul lasso di tempo che un soggetto resta privo del documento di guida. Dalla notifica “tardiva” derivano effetti negativi per la situazione giuridica del cittadino, pertanto ci si può quantomeno aspettare che tale adempimento avvenga in un “termine ragionevole, congruo e proporzionato agli accertamenti da compiere“.
Diversi Tribunali infatti, hanno dichiarato la nullità del provvedimento prefettizio di revoca, accogliendo la medesima argomentazione proposta dai ricorrenti.
La problematica del Sig. Gregorio rientra in questi casi eccezionali, nei quali il termine di due anni viene calcolato preferibilmente a partire dalla data del ritiro.
Purtroppo in assenza di una norma chiara ed esplicita, alcuni uffici della Motorizzazione Civile ancora dubitano su come dover agire nei singoli casi specifici, al momento in cui un soggetto sanzionato tenta di iscriversi all’esame di abilitazione alla guida. In alcuni casi è necessario un nullaosta dalla Prefettura, in altri è sufficiente un aggiornamento dei dati informatici relativi al soggetto.