Il nostro Cliente, che per comodità espositiva chiameremo Gino, veniva ammesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino al patrocinio a spese dello Stato al fine di ottenere assistenza giudiziale relativamente ad una controversia civile incardinata dinanzi al GdP di Torino, e avente ad oggetto l’opposizione al decreto di revoca della patente (si tratta del caso “La Revoca della revoca della patente”). Il processo conseguente veniva concluso con una sola udienza, nella quale il Giudice, all’esito della discussione, provvedeva all’immediata lettura del dispositivo.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza, abbiamo provveduto a proporre istanza di liquidazione dei compensi ex art. 82 DPR 115/2002. Quasi tre mesi dopo alla proposizione della suddetta istanza, la Cancelleria del GdP ci comunicava con ordinanza l’inammissibilità della stessa, stante la sua tardività, richiamando l’art. 83, comma 2 e 3bis, DPR n. 115 del 2002, così come modificato da Lg. 28.12.2015 n. 208, art. 1, che stabilisce che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e che il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 170 DRP n. 115/2002 è previsto che il provvedimento adottabile nei casi di accoglimento o diniego della liquidazione compensi, spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è il decreto. Ma qui si adottava un’ordinanza (peraltro abnorme).
Entrando poi nel merito della questione, la norma richiamata nella suddetta ordinanza – ovvero l’art. 83 del DPR n. 115/2002 – dispone che la “liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di Cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.
A questo punto chiarimenti sono d’obbligo, considerando anche che la disciplina dettata dal TU sulle spese di giustizia è ancora oggi fonte di molti dibattiti giurisprudenziali, poiché caratterizzata da luci ed ombre.
In primis bisogna evidenziare come la norma non ha carattere perentorio, poiché non impone alcun termine entro cui proporre l’istanza a pena di decadenza. Anzi, la giurisprudenza maggioritaria, da tempo ormai, è incline a ritenere che si tratti di un termine acceleratorio, con un chiaro favor nei confronti del procuratore. La ratio è di permettere all’avvocato di presentare l’istanza di liquidazione in diversi momenti del processo, in modo tale da consentire una più veloce liquidazione dei compensi ed ovviare ai grandi ritardi avutisi in passato in tale settore. Ma vi è di più!!! La Direzione Generale del Ministero della Giustizia ha adottato la circolare del 10.01.2018, con la quale – allo scopo di dirimere i contrasti interpretativi – ribadiva che “nel T.U. sulle spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, e al contempo si chiariva che “nemmeno si può condividere la tesi che ipotizza una preclusione per la potestas decidendi del giudice: a tale proposito si evidenzia che l’Ufficio studi, massimario e formazione del Consiglio di Stato, in un atto di ricognizione sulla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, ha affermato che il mancato rispetto, per qualsiasi ragione, della prescrizione temporale introdotta nel comma 3-bis dell’articolo 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 “non dovrebbe determinare alcuna decadenza in capo al difensore (vuoi che questi non abbia ottenuto la liquidazione richiesta, vuoi che non l’abbia neppure richiesta) dal potere di richiederla e di ottenerla con provvedimento successivo”, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna perdita di potestas decidendi da parte del giudice nei confronti delle istanze depositate in un momento successivo alla definizione e del giudizio”.
Ed è proprio sulla base dell’interpretazione della Direzione Generale del Ministero della Giustizia che abbiamo proposto istanza di modifica dell’ordinanza al GdP, il quale, però, sosteneva di essersi già spogliato, nel merito, della potestas decidendi.
Pertanto, siamo stati costretti ad impugnare il provvedimento abnorme ex art. 15 del D.Lgs n. 150/2011, non tanto allo scopo di ottenere un sindacato sul vizio di forma, quanto per ottenere una pronuncia che ci liquidasse i compensi dovuti, in virtù dell’attività svolta. Tale procedimento – la cui udienza è stata fissata circa sei mesi dopo la proposizione dell’impugnazione – si è concluso con un’ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di liquidazione delle spese. Tale parziale accoglimento, in specie, concerne esclusivamente il quantum della richiesta e non l’an.
È di tutto evidenza come questa complessa vicenda giurisprudenziale sia solo il paradigma di una situazione paradossale: infatti, uno strumento che nasce come espressione del diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost., consentendo “ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, e che allo stesso tempo presenta una disciplina favorevole agli avvocati, rendendo il più celere possibile la procedura di liquidazione dei compensi, diventa nel nostro ordinamento (come al solito) di ostacolo alla ratio ispiratrice delle norme previste dal T.U. sulle spese, impedendo di fatto la veloce liquidazione dei compensi.
La situazione reale in cui si trovano gli avvocati ammessi al gratuito patrocinio comporta non solo che gli stessi sono pagati meno rispetto a quanto lo sarebbero nelle controversie non sottoposte a gratuito, ma tale pagamento interviene in ritardo rispetto al momento in cui viene prestata l’attività, ed inoltre, in casi come quello in discorso, per vedersi effettivamente riconoscere il loro diritto devono impiegare ulteriore tempo, lavoro, impugnazioni ecc…, a causa della distorsione dello strumento.
Tutto ciò non potrebbe comportare un peggioramento della qualità di lavoro che gli avvocati in gratuito patrocinio offrono ai Clienti?
Dott.ssa Daniela DIANA